CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi dell’articolo 18 della Legge sull’intermediazione immobiliare (Gazzetta Ufficiale NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), la società 2 L.N. d.o.o., OIB: 78186009048, Rovinj – Rovigno, Hermana Dalmatina 9, in data 25.03.2026 adotta le seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

I. Disposizioni generali

Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito: Condizioni generali) disciplinano i rapporti tra l’Intermediario, il Committente e i terzi che stipulano un Contratto di intermediazione e ne costituiscono parte integrante.

Le Condizioni generali costituiscono parte integrante del Contratto di intermediazione immobiliare (di seguito: Contratto di intermediazione), stipulato in forma scritta tra l’Intermediario e il Committente e con il quale, per ogni singolo caso, vengono definiti i rispettivi diritti e obblighi.

In caso di contrasto tra le Condizioni generali e il Contratto di intermediazione, si applicano le disposizioni del relativo Contratto di intermediazione.

II. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni generali, i singoli termini hanno il seguente significato:

Intermediario immobiliare – l’Intermediario immobiliare è la società 2 L.N. d.o.o., OIB: 78186009048, Rovinj – Rovigno, Hermana Dalmatina 9, che soddisfa i requisiti previsti dalla Legge sull’intermediazione immobiliare per lo svolgimento dell’attività di intermediazione immobiliare (di seguito: Intermediario) e che è titolare del marchio Adriatico real estate agency, sotto il quale svolge l’attività di intermediazione.

Agente immobiliare – persona fisica che ha superato l’esame professionale per lo svolgimento dell’attività di agente immobiliare ed è iscritta nel Registro degli agenti.

Committente – il Committente è una persona fisica o giuridica che stipula con l’Intermediario un Contratto di intermediazione in forma scritta.

Terzo – il Terzo è la persona che l’Intermediario immobiliare cerca di mettere in contatto con il Committente al fine di negoziare la conclusione di un negozio giuridico relativo a un determinato immobile.

Il Terzo può diventare Committente a condizione che abbia stipulato con l’Intermediario un Contratto di intermediazione separato.

Intermediazione – indica l’intermediazione immobiliare, vale a dire le attività dell’Intermediario finalizzate a mettere in contatto il Committente con un Terzo, nonché le trattative e la preparazione alla conclusione di negozi giuridici aventi ad oggetto un determinato immobile, in particolare in caso di acquisto, vendita, permuta, locazione, affitto e altri negozi.

III. Contratto di intermediazione immobiliare

Con il Contratto di intermediazione immobiliare (di seguito: Contratto di intermediazione), l’Intermediario si impegna ad adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Committente un Terzo al fine di negoziare e concludere un determinato negozio giuridico relativo al trasferimento o alla costituzione di un determinato diritto su un immobile, mentre il Committente si impegna a corrispondere all’Intermediario la provvigione qualora tale negozio giuridico venga concluso.

Il Contratto di intermediazione viene stipulato in forma scritta e per un periodo determinato e non è consentito svolgere attività di intermediazione senza un Contratto di intermediazione stipulato.

Qualora le parti contraenti non concordino la durata del contratto, il Contratto di intermediazione si considera stipulato per un periodo di 12 mesi.

Il Contratto di intermediazione deve contenere:

– dati dell’Intermediario e del Committente
– oggetto dell’intermediazione
– tipologia e contenuto essenziale del negozio giuridico per il quale viene svolta l’intermediazione
– importo della provvigione di intermediazione
– informazioni su tutti i servizi aggiuntivi e sui costi connessi all’intermediazione, qualora concordati tra l’Intermediario e il Committente, compresi la tipologia e l’importo di tali costi e l’indicazione del soggetto tenuto al loro pagamento, qualora siano previsti servizi correlati
– numero di iscrizione nel Registro degli intermediari.

Parte integrante del Contratto di intermediazione è il listino prezzi in vigore al momento della stipula del Contratto di intermediazione, con indicazione della relativa data e dell’anno, sulla base del quale è stata concordata la provvigione di intermediazione e sottoscritto dall’Intermediario e dal Committente ovvero dal Terzo.

Intermediazione in esclusiva

Con il Contratto di intermediazione il Committente può impegnarsi a non incaricare alcun altro intermediario per il negozio oggetto dell’intermediazione, purché tale obbligo sia espressamente concordato.

Qualora, durante il periodo di validità del Contratto di intermediazione in esclusiva, il Committente concluda tramite un altro intermediario un negozio giuridico relativo al trasferimento o alla costituzione di un determinato diritto su un immobile per il quale era stato conferito un incarico all’Intermediario esclusivo, il Committente è tenuto a corrispondere all’Intermediario esclusivo la provvigione concordata e a rimborsare eventuali ulteriori costi effettivamente sostenuti durante l’attività di intermediazione.

Cessazione del contratto

Il Contratto di intermediazione stipulato per un periodo determinato cessa alla scadenza del termine per il quale è stato stipulato, qualora entro tale termine non sia stato concluso il contratto oggetto dell’intermediazione, oppure mediante recesso di una delle parti contraenti.

Il Committente è tenuto a rimborsare all’Intermediario i costi sostenuti qualora sia stato espressamente concordato che tali costi siano a carico separatamente del Committente.

Qualora, dopo la cessazione del Contratto di intermediazione, il Committente concluda un negozio giuridico che sia conseguenza dell’attività dell’Intermediario svolta prima della cessazione del contratto, il Committente è tenuto a corrispondere all’Intermediario l’intera provvigione.

IV. Obblighi dell’Intermediario

Con il Contratto di intermediazione immobiliare, l’Intermediario si impegna a:

1. adoperarsi per trovare e mettere in contatto con il Committente una persona ai fini della conclusione del negozio oggetto dell’intermediazione,
2. informare il Committente del prezzo medio di mercato di immobili simili,
3. acquisire ed esaminare i documenti che comprovano la proprietà o un altro diritto reale sull’immobile oggetto dell’intermediazione,
4. compiere le attività necessarie per la presentazione e la promozione dell’immobile sul mercato, pubblicizzare l’immobile in modo adeguato e svolgere tutte le altre attività concordate nel contratto che eccedono la normale presentazione, per le quali ha diritto al rimborso dei costi specificamente concordati in anticipo,
5. consentire o negare la visita degli immobili in conformità agli interessi del Committente e alla valutazione professionale dell’Intermediario, agendo con la diligenza di un buon professionista,
6. proteggere i dati personali del Committente e, su istruzione scritta, mantenere come segreto commerciale i dati relativi all’immobile e quelli connessi all’immobile o al negozio per il quale svolge l’intermediazione,
7. qualora l’oggetto dell’intermediazione sia un terreno, verificarne la destinazione in conformità alle norme in materia di pianificazione territoriale,
8. informare il Committente di tutte le circostanze rilevanti per il negozio previsto che siano note o debbano essere note all’Intermediario.

V. Obblighi del Committente

Con il Contratto di intermediazione immobiliare, il Committente si impegna a:

1. informare l’Intermediario di tutte le circostanze rilevanti per lo svolgimento dell’intermediazione e fornire dati corretti sull’immobile nonché, qualora ne sia in possesso, consentire la consultazione del permesso di localizzazione, del permesso di costruire, del certificato di agibilità o delle informazioni urbanistiche relative all’immobile oggetto dell’intermediazione e delle prove dell’adempimento degli obblighi nei confronti di terzi,
2. mettere a disposizione dell’Intermediario i documenti che comprovano la propria proprietà o altro diritto reale sull’immobile e informarlo di tutti gli oneri iscritti e non iscritti,
3. consentire all’Intermediario e al Terzo di visitare l’immobile,
4. informare l’Intermediario di tutti i dati essenziali relativi all’immobile, compresa la descrizione e il prezzo richiesto,
5. corrispondere all’Intermediario la provvigione di intermediazione,
6. qualora espressamente concordato, rimborsare all’Intermediario i costi che eccedono i normali costi di intermediazione,
7. informare per iscritto l’Intermediario di tutte le modifiche relative al negozio per il quale l’Intermediario è autorizzato, in particolare delle modifiche relative alla proprietà dell’immobile,
8. qualora desideri rimanere anonimo, il Committente non è tenuto a rivelare la propria identità al Terzo fino alla conclusione del negozio giuridico.

Il Committente non è obbligato ad avviare trattative né a concludere un negozio giuridico con il Terzo individuato dall’Intermediario, e qualsiasi disposizione del Contratto di intermediazione immobiliare che stabilisca diversamente è nulla.

Qualora il Committente non agisca in buona fede, risponde dei danni nei confronti dell’Intermediario ed è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti, che non possono essere inferiori a un terzo né superiori alla provvigione concordata per il negozio oggetto dell’intermediazione.

VI. Provvigione di intermediazione

L’importo della provvigione di intermediazione è determinato dal Contratto di intermediazione immobiliare.

L’Intermediario acquisisce il diritto alla provvigione soltanto dopo la conclusione del contratto per il quale ha svolto l’intermediazione, salvo che sia stato concordato che tale diritto sorga già con la stipula di un contratto preliminare.

L’Intermediario non può richiedere il pagamento parziale o totale anticipato della provvigione, vale a dire prima della conclusione del contratto o del contratto preliminare di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I costi dei servizi aggiuntivi non compresi nell’attività di intermediazione di base possono essere addebitati nella misura dei costi effettivamente sostenuti, qualora ciò sia stato specificamente concordato con il Committente.

Qualora il Contratto di intermediazione cessi e il Committente successivamente concluda con un Terzo un negozio giuridico che sia conseguenza diretta delle attività svolte dall’Intermediario prima della cessazione del contratto, l’Intermediario ha diritto all’intera provvigione, salvo diverso accordo.

L’Intermediario non ha diritto alla provvigione qualora concluda personalmente con il Committente il contratto oggetto dell’intermediazione o qualora tale contratto venga concluso con il Committente dal suo agente che ha svolto l’attività di intermediazione.

L’Intermediario non può addebitare una provvigione a un Terzo che, nel negozio giuridico, assuma il ruolo di acquirente, conduttore o altro soggetto e che non abbia stipulato con l’Intermediario un Contratto di intermediazione.

In relazione all’intermediazione per lo stesso immobile, l’Intermediario può percepire una provvigione sia dal Committente sia dal Terzo che diventa a sua volta Committente, a condizione che sia stato stipulato un Contratto di intermediazione separato con ciascuna parte.

Qualora l’Intermediario abbia stipulato per lo stesso immobile un Contratto di intermediazione con il Committente e un Contratto di intermediazione con un Terzo e in tali contratti sia stato concordato che entrambe le parti contraenti corrispondano la provvigione, l’importo complessivo delle provvigioni percepite dal Committente e dal Terzo in base ai Contratti di intermediazione stipulati per lo stesso immobile non può superare l’importo massimo della provvigione stabilito dal listino prezzi in vigore al momento della stipula di tali Contratti di intermediazione.

Qualora l’Intermediario abbia stipulato per lo stesso immobile un Contratto di intermediazione con il Committente e un Contratto di intermediazione con un Terzo e in tali contratti sia stato concordato che la provvigione sia corrisposta da una sola parte contraente, l’Intermediario può addebitare a tale parte una provvigione non superiore alla metà dell’importo massimo della provvigione stabilito dal listino prezzi in vigore al momento della stipula del relativo Contratto di intermediazione.

Prima della stipula del Contratto di intermediazione, l’Intermediario è tenuto a informare per iscritto le parti contraenti dell’importo delle singole provvigioni e del loro importo complessivo.

VII. Protezione dei dati personali

Con la sottoscrizione del Contratto, il Committente conferma di essere stato informato del fatto che l’Intermediario, in qualità di titolare del trattamento, raccoglie e tratta i dati personali delle persone autorizzate del Committente esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente Contratto. Il Committente presta espressamente il proprio consenso a tale trattamento in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e alla Politica sulla protezione dei dati personali della società 2 L.N. d.o.o., disponibile sul sito web dell’Agenzia. I dati personali vengono raccolti in forma scritta al momento della stipula del Contratto.

I dati raccolti al momento della stipula, modifica o integrazione del Contratto (nome e cognome del direttore ovvero del firmatario del Committente, indirizzo, data di nascita, OIB, indirizzo e-mail e numero di telefono) vengono inseriti elettronicamente nel sistema informatico e conservati in formato digitale con protezione mediante password.

Gli originali del Contratto vengono conservati in formato cartaceo in appositi raccoglitori protetti, senza possibilità di accesso non autorizzato, nonché in formato elettronico sui computer dell’Intermediario.

I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente per lo scopo per il quale sono stati raccolti.

I dati vengono conservati per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua cessazione, ai fini della regolamentazione dei rapporti giuridici derivanti dal rapporto contrattuale, ovvero fino alla scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla legislazione vigente.

Il Committente presta il proprio consenso all’Intermediario affinché i dati raccolti possano essere trasmessi a terzi in caso di trasferimento dell’attività o di instaurazione di una collaborazione commerciale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini contabili e di tenuta della contabilità.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Committente conferma di essere stato informato, prima della sua stipula, sulle modalità di utilizzo dei dati personali da parte dell’Intermediario e dei suoi dipendenti. L’Intermediario è tenuto a trattare i dati personali in conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Le persone autorizzate del Committente, i firmatari e i dipendenti del Committente, in qualità di interessati, hanno il diritto di richiedere all’Intermediario, in qualità di titolare e/o responsabile del trattamento, l’esercizio di tutti i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’accesso ai dati personali è consentito esclusivamente alle persone specificamente autorizzate dall’Intermediario.

L’Intermediario tratterà i dati personali in conformità alle leggi vigenti e applicherà adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza al fine di impedire l’accesso non autorizzato, l’abuso, la perdita, la divulgazione o la distruzione dei dati.

VIII. Disposizioni finali

Per tutte le questioni non espressamente disciplinate dalle presenti Condizioni generali si applicano le disposizioni della Legge sull’intermediazione immobiliare, della Legge sui rapporti obbligatori, della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché le altre normative pertinenti.

Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 01 aprile 2026.

LISTINO PREZZI DEI SERVIZI

LISTINO delle provvigioni di intermediazione per i servizi di intermediazione svolti in occasione di compravendita, permuta, locazione e affitto di immobili, in conformità all’articolo 28 della Legge sull’intermediazione immobiliare.

Il compenso per i servizi dell’Intermediario viene concordato individualmente nel Contratto di intermediazione. Nel determinarne l’importo si tengono in considerazione il valore dell’immobile, le caratteristiche del negozio giuridico, la forma di intermediazione concordata e l’entità degli incarichi assunti.

La base di calcolo è costituita dal prezzo concordato dell’immobile, ovvero dal suo valore. La percentuale esatta applicabile al singolo negozio viene stabilita nel Contratto di intermediazione.

L’obbligo di pagamento della provvigione spetta alla parte contraente che ha assunto tale obbligo stipulando il Contratto di intermediazione con l’Intermediario.

Quando l’Intermediario opera nell’ambito dello stesso negozio giuridico sulla base di contratti separati con entrambe le parti, l’obbligo e l’importo della provvigione per ciascuna parte vengono stabiliti nel rispettivo Contratto di intermediazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente Legge sull’intermediazione immobiliare.

1. INTERMEDIAZIONE NELLA COMPRAVENDITA, PERMUTA E ALTRE FORME DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

VENDITA

Provvigione di intermediazione per la vendita di un immobile (addebitata al venditore):

Importo al 10.09.2026

PROVVIGIONE MINIMA 1% + IVA

PROVVIGIONE MASSIMA 10% + IVA

Servizi compresi nell’attività di intermediazione per il venditore:

– pubblicizzazione dell’immobile e preparazione del piano di marketing,
– gestione dell’intero processo di vendita fino alla conclusione del contratto di compravendita,
– incarico, a proprie spese, di collaboratori professionali (avvocato, geometra, architetto ecc.).

ACQUISTO

Provvigione di intermediazione per l’acquisto di un immobile (addebitata all’acquirente):

Importo al 10.09.2026

PROVVIGIONE MINIMA 1% + IVA

PROVVIGIONE MASSIMA 10% + IVA

L’Intermediario fornisce all’acquirente, in qualità di Committente, un servizio di ricerca attiva dell’immobile, comprendente:

– definizione e analisi delle esigenze dell’acquirente
– ricerca sul mercato e informazione continua dell’acquirente sui nuovi immobili conformi ai criteri di ricerca
– visite agli immobili,
– conduzione delle trattative e gestione generale del processo di compravendita.

PERMUTA

In caso di permuta di immobili, la provvigione viene addebitata a ciascuna delle parti coinvolte nella permuta e la percentuale viene calcolata sul valore dell’immobile acquisito dalla rispettiva parte mediante la permuta.

Importo al 10.09.2026

PROVVIGIONE MINIMA 1% + IVA

PROVVIGIONE MASSIMA 10% + IVA

2. INTERMEDIAZIONE NELLA LOCAZIONE E NELL’AFFITTO

La provvigione per l’intermediazione nella stipula di un contratto di locazione o di affitto viene concordata in base alla durata prevista della locazione o dell’affitto, all’importo del canone mensile e all’entità dell’attività svolta dall’Intermediario.

Provvigione minima: 25% + IVA

Provvigione massima: 200% + IVA

Importo al 10.09.2026

Provvigione minima: 25% + IVA

Provvigione massima: 200% + IVA

Le percentuali sopra indicate vengono calcolate sull’importo di un canone mensile di locazione o di affitto. La provvigione definitiva per il singolo negozio viene stabilita nel Contratto di intermediazione.

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